[cookie_declaration]

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestan Vincenzo +393381800011

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

 


 

Scopo della Fondazione non è promuovere l’assistenzialismo bensì lo sviluppo in loco, dando la possibilità in futuro di diventare autonomi economicamente, emancipandosi dagli aiuti. Per questo i nostri obiettivi sono:



  • Sensibilizzare le persone alla solidarietà

  • Donare gli strumenti che incentivino le donne ad entrare nel mondo del lavoro.

  • Promuovere l’istruzione costruendo scuole (con particolare riguardo per le bambine che sono meno considerate nella cultura dei paesi in via di sviluppo)

  • Apertura di scuole professionali di avviamento al lavoro per le ragazze, con fornitura di macchinari.

  • Miglioramento delle strutture degli ambulatori esistenti rifornendoli di attrezzature e rendendoli così più efficienti.



Le attività che Homa persegue, in Italia come all'estero, mirano alla sensibilizzazione degli individui alle tematiche ambientali. Al lavoro di sensibilizzazione, Homa affianca una parte attiva di ricerca che ha come scopo la progettazione e brevettazione di semplici tecnologie capaci di prodorre eneregia a costi bassissimi ed impatto ambientale presochè nullo.

Oltre alla ricerca, in Italia Homa lavora con i ragazzi delle scuole elementari e medie con i quali organizza manifestazioni e laboratori volti a portare i ragazzi a riallaccaire il legame che lega ogni essere vivente alla Madre Terra. La costruzione del centro di eccellenza nel parco del Ticino, ha l'obbiettivo di ospitare questi eventi, accogliere ricercatori e volontari che collaborano con la Fondazione e seguire da vicino gli sviluppi degli esperimenti compiuti su piante officinali, che appartengono alla produzione fitoterapica promossa dalla fondazione Nei Paesi del Terzo Mondo, il lavoro di Homa ha come obbiettivo il raggiungimento di un livello di rispettosa convivenza tra uomo ed ambiente. Homa è convinta che esso rappresenti un elemento irrinunciabile per il miglioramento delle condizioni di vita degli individui il cui sostentamento non può prescindere dal rispetto della natura, primaria fonte di sussistenza.

L'attività di Homa nel PVS prevede la creazione di centri di eccellenza per la formazione di giovani donne e bambini, un'occasione per apprendere e gestire con rispetto l'ambiente circostante in tutte le sue forme, terra, acqua aria e rifiuti.

Homa si adopera, inoltre, al miglioramento delle condizioni di vita di queste persone offrendo loro delle semplici tecnologie capaci di produrre energia pulita. Le popolazioni sono chiamate a garantire la gestione autonoma ed il mantenimento delle strutture inizialmente donate, grazie alla capacitazione di alcuni giovani scelti per questo ruolo.

 

Orto sociale comunitario ad Ongata Rongai

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 



 

Art. 1

 

E’ costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE HOMA ONLUS" essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia; in particolare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 e seguenti del D.lgs. n. 460/97, l’organizzazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) dizione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Eventuali utili o avanzi di gestione verranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e direttamente connesse.

 



 

SEDE E DURATA

 

Art. 2

 

La Fondazione ha sede in Novara in via Fauser nr 20. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferito l’indirizzo della sede ed ugualmente potranno essere istituite sedi ed  uffici di rappresentanza in Italia e all'estero. La Fondazione ha durata illimitata; l'ente può cessare per delibera unanime da parte dell'assemblea dei soci fondatori.

 



 

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

 

Art. 3

 

La Fondazione opera nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, attività rientrante nella previsione dell’art. 10 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 460/97 al n.8, ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale concretizzantesi negli scopi e nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 4.

 

 

 

 

 

SCOPO E ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

 

Art. 4

 

La Fondazione ha per scopo la promozione, il sostegno, la realizzazione diretta e indiretta di progetti in campo ambientale, e energetico in modo da favorire uno sviluppo sociale, agricolo e alimentare, volto a garantire una migliore qualità di vita dell’individuo al fine di ristabilire un rapporto equilibrato e naturale dell’uomo con l’ambiente, sostendo altresì la ricerca nel settore della tutela ambientale. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

 

  1. svolgere e sostenere tutta l'attività di studio, in vari campi anche scientifici,necessaria per la realizzazione degli scopi istituzionali

  2. sostenere e promuovere progetti di solidarietà e cooperazione nazionale ed internazionale a favore, in particolare, di categorie socialmente deboli e dei paesi in via di sviluppo

  3. promuovere, organizzare e svolgere attività di scolarizzazione, formazione e informazione sulle tematiche inerenti gli scopi istituzionali anche con progetti di formazione a distanza;

  4. erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e alle altre attività organizzate dalla Fondazione;

  5. organizzare manifestazioni, convegni, conferenze, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione;

  6. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

  7. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;

  8. stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento in gestione a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;

  9. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

  10. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

  11. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento ai settori dell’editoria, della multimedialità, degli audiovisivi in genere e del World Wide Web, nei limiti delle leggi vigenti in materia;

 


La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del proprio nome e della propria immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; la Fondazione potrà consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità. La Fondazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività direttamente connessa a quella istituzionale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, ovvero accessorie ed integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.lgs. 460/97.

 

 

 

 

 

VIGILANZA

 

Art. 5

 

Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

 



 

PATRIMONIO

 

Art. 6

 

Il patrimonio della Fondazione è composto:

 

  • dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da soggetti terzi;

  • dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

  • dalle elargizioni, contributi, donazioni, eredità, legati e sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

  • dalla parte di rendite non utilizzata ed eventuali eccedenze di bilancio consuntivo che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

  • da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

 



 

FONDO DI GESTIONE

 

Art. 7

 

Alle spese occorrenti al funzionamento e per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione provvederà con:

 

  • le rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

  • eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

  • eventuali altri contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

  • le entrate da attività istituzionali nonché i proventi conseguiti nell’eventuale esercizio di attività accessorie, strumentali e connesse a quelle istituzionali.

  • ogni altra entrata che non sia espressamente destinata al fondo di dotazione.

 



 

BENI IN CONCESSIONE

 

Art. 8

 

La concessione in uso alla Fondazione di beni mobili o immobili è regolata da apposite convenzioni bilaterali; il valore attribuito al diritto d'uso non entra a far parte del patrimonio dell'ente concessionario. In ogni caso, i beni mobili o immobili, eventualmente concessi in uso alla Fondazione, rientrano in disponibilità dei concedenti allo scadere delle predette convenzioni o in caso di scioglimento della Fondazione.

 

 

 

 

 

FONDATORI

 

Art. 9

 

Sono Fondatori tutti i soggetti, persone o enti, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, nonché i soggetti che, anche successivamente all’atto costitutivo, verranno riconosciuti tali e cooptati quali Fondatori in essere.
La qualità di fondatore è preclusa a coloro che agiscono per scopo di lucro, per interessi ideologici o semplicemente conoscitivi e dunque in difformità delle finalità che si prefigge la Fondazione. La presenza di enti pubblici e di società commerciali nonché altri soggetti indicati all’art. 10 comma 10 D.lgs. 460/97 non deve essere prevalente e comunque non tale da esercitare un’influenza dominante nelle determinazioni della Fondazione.Per essere riconosciuti Fondatori occorrerà:essere presentati da un membro fondatore;contribuire alla Fondazione con una somma non inferiore al 10 per cento del suo patrimonio come risultante dall’ultimo bilancio approvato purchè l’assemblea dei Fondatori non deliberi a maggioranza dei due terzi dei suoi membri un ammontare inferiore.

 

 

 

 

 

ORGANI

 

Art. 10

 

Sono organi della Fondazione:

 

  • l’Assemblea dei Fondatori

  • il Consiglio di Amministrazione

  • il Collegio dei revisori.

 



 

ASSEMBLEA DEI FONDATORI

 

Art. 11

 

I Fondatori, sia partecipanti all’atto costitutivo che divenuti tali successivamente, costituiscono l’Assemblea dei Fondatori. L’Assemblea dei Fondatori ha i seguenti scopi:

 

  1. la nomina dei Consiglieri e Revisori della Fondazione;

  2. l’attribuzione della qualità di membro Fondatore a terzi successivamente all’atto costitutivo.

  3. deliberare in merito alle modifiche dello Statuto ed su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione della Fondazione sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

  4. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio nonché nomina e sostituisce i liquidatori e determina i loro poteri ai sensi del successivo art.18;

  5. I fondatori Enti sono rappresentati dal legale rappresentante dell’ente stesso. Ciascun Fondatore, persona fisica o ente ha diritto ad un voto. Le funzioni di Fondatore non sono delegabili. A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto un libroverbali attestante i Fondatori in essere nonché le delibere assunte dalla Assemblea dei Fondatori. L’Assemblea dei Fondatori si raduna unicamente quando deve assumere delibere di propria competenza ad essa demandate dal presente statuto o dalla legge ovvero su richiesta di almeno due Fondatori e comunque ogni tre anni per rinnovare le cariche dei membri del Consiglio d’Amministrazione. In tali casi è convocata dal presidente della Fondazione ovvero da almeno due Fondatori.L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, con lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail o altro mezzo di comunicazione che possa documentare il ricevimento, inviati almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione agli indirizzi, ai numeri di fax o di cellulare o agli indirizzi di posta elettronica notificati alla Fondazione e annotatati sul libro dei Fondatori. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo e le materie da trattare. L’assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o in paesi dell’Unione europea nonché in Svizzera. Vige la più ampia libertà delle forme e dei modi per le modalità di riunione per i Fondatori purchè le delibere risultino dai verbali sottoscritti da tanti fondatori che rappresentino almeno la maggioranza degli stessi, ad eccezione delle previsioni di cui alle lettere c) e d) che precedono, per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi.

 



 

CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE

 

Art. 12

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da 3 a 9 determinato dall’assemblea dei Fondatori. Fa parte di diritto del Consiglio per una durata illimitata di tempo Vincenzo Sestan. I membri di diritto provvederanno ad indicare con un documento scritto depositato presso la Fondazione una unica persona che li sostituisca in caso di dimissioni, impedimento o decesso, sia nella partecipazione alla assemblea dei fondatori (senza bisogno di alcun altro conferimento) che nella carica di amministratori. E così saranno tenuti a fare i nuovi nominati per garantire continuità nel tempo al fondatore Vincenzo Sestan. L’Assemblea dei Fondatori si riunirà ogni tre anni per determinare il numero dei componenti il Consiglio e nominare gli eventuali membri non di diritto. I consiglieri la cui nomina compete all’assemblea dei fondatori sono rieleggibili. Qualora un consigliere di nomina assembleare venisse per qualunque motivo a mancare l’assemblea dovrà essere immediatamente convocata per provvedere ad integrare il Consiglio.

 

Art. 13

 

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione dirige le riunioni e l’attività del consiglio, rappresenta la Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio. In sua assenza la rappresentanza spetta al Vice Presidente. Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente. La nomina del Presidente e del Vice presidente è di competenza del Consiglio d’Amministrazione qualora non vi abbia già provveduto l’assemblea dei Fondatori.

 

Art. 14

 

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio. È in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina della attività della fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di nominare Comitati Scientifici, Comitati Direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della fondazione, stabilendo mansioni ed eventuali compensi. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri delegati, eventualmente costituendo anche un Comitato Esecutivo e determinandone i compensi. Il Consiglio d’Amministrazione delibera a maggioranza dei membri intervenuti alla riunione. I membri del Consiglio non riceveranno alcun compenso in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ad eccezione dei consiglieri investiti di particolari cariche che potranno ricevere una remunerazione proposta dal Consiglio direttivo stesso e ratificata dall’Assemblea. Spetta al Consiglio di Amministrazione la tenuta dei libri sociali quali giornale, inventari, verbali del consiglio di amministrazione, verbali dell’Assemblea dei Fondatori, libro dei Fondatori oltre ogni altro libro qualora disposto per legge. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare “Benemeriti della Fondazione” le persone che si adopereranno con particolare dedizione per lo sviluppo della Fondazione e per il conseguimento dei suoi fini. I “Benemeriti” non assumono la qualifica di Fondatori e non hanno diritto di voto.

 

Art. 15

 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero su richiesta di almeno due consiglieri con lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail ovvero altro mezzo che dia atto del ricevimento, almeno tre giorni prima della data prescelta oppure un giorno libero in caso d’urgenza, agli indirizzi, ai numeri di fax o cellulare o agli indirizzi di posta elettronica notificati alla Fondazione. La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno di cui una per l’approvazione del bilancio consuntivo e una per l’approvazione del bilancio preventivo e in ogni caso delibera con la presenza della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le delibere devono essere prese con voto palese. Spetta al Consiglio la tenuta dei libri sociali (giornale, verbali del consiglio, verbali dell’assemblea dei fondatori, libro dei fondatori).

 



 

ESERCIZIO SOCIALE

 

Art. 16

 

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno successivo il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve e patrimonio durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ovvero per costituire riserve o fondi vincolati a tale scopo. Il consiglio di amministrazione deve altresì, entro il 31 dicembre di ogni anno, approvare il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.

 

 

 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI

 

Art. 17

 

Qualora l’assemblea dei fondatori ne ravvisi l'opportunità ovvero sia necessario per legge, l’assemblea stessa provvede alla nomina di un Collegio dei revisori composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, funzionanti ai sensi dell’art. 2403 e seguenti del C.C. Almeno il Presidente del Collegio dei revisori, se non disposto diversamente per legge, deve essere iscritto al registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il collegio dei revisori dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Il collegio dei revisori deve partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto e incontrare trimestralmente l’organo direttivo. Al collegio dei revisori viene riconosciuto un emolumento ai sensi delle tariffe minime dell’albo professionale di riferimento. Al collegio dei revisori, in persona del suo Presidente, ovvero ad altro specifico soggetto, revisore, iscritto nel registro dei revisori contabili, è altresì possibile, se non necessario per legge, affidare il compito di redigere la relazione di controllo accompagnatoria al rendiconto redatto al termine di ogni esercizio dall’organo direttivo. Al collegio dei revisori, in persona del suo Presidente, ovvero ad altro specifico soggetto, revisore, iscritto nel registro dei revisori contabili, è altresì possibile, se non necessario per legge, attribuire il controllo contabile della Ente ai sensi dell’art. 2409 bis e seguenti del C.C.

 



 

SCIOGLIMENTO

 

Art. 18

 

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, l’assemblea dei Fondatori isporrà con deliberazione, nominando un organo di liquidazione formato da uno o tre liquidatori che potranno essere scelti anche tra i membri del Consiglio d’Amministrazione. Il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra Onlus ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa disposizione imposta dal D.Lgs. n. 460/97 e/o dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento.

 



 

CLAUSOLA DI RINVIO

 

Art.19

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia